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D.Lvo 02/02/2007 n. 22

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007 n. 22

Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;

-Vista la legge 18 aprile 2005 n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitā europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, nonchč l'allegato B;

-Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-Vista la legge 6 febbraio 1996 n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitā europee - legge comunitaria 1994;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

-Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

- Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana il seguente decreto legislativo:

Art.1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantitā di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanitā pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtā delle transazioni commerciali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo s'intende per:

a) strumento di misura, ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1;

b) sottounitā, un dispositivo hardware cosė denominato negli allegati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente:

1) ad altre sottounitā, con cui č compatibile, ovvero;

2) con uno strumento di misura con cui č compatibile;

c) controlli metrologici legali, i controlli per motivi di interesse pubblico, sanitā pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtā delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui č destinato;

d) fabbricante, la persona fisica o giuridica responsabile della conformitā dello strumento di misura al presente decreto, ai fini della commercializzazione del medesimo col proprio nome o della messa in servizio del medesimo per i propri scopi;

e) commercializzazione, la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;

f) messa in servizio, la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso č destinato;

g) mandatario, una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunitā autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome per compiti specifici ai sensi del presente decreto;

h) norma armonizzata, una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) ovvero da tutti questi organismi o da due di essi, a richiesta della Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societā dell'informazione, ed elaborata in conformitā agli orientamenti generali concordati fra la Commissione europea e gli organismi europei di normalizzazione

i) documento normativo,; un documento contenente specifiche tecniche adottate dalla Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), che č soggetto alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE.

Art. 3 - Applicabilitā alle sottounitā

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle sottounitā di cui agli allegati specifici che stabiliscono i requisiti essenziali ad essi relativi.

2. Le sottounitā e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformitā.

Art. 4 - Requisiti essenziali e valutazione della conformitā

1. Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.

2. La conformitā dello strumento di misura ai requisiti essenziali č valutata conformemente all'articolo 7.

3. Le informazioni di cui all'allegato I o agli allegati specifici dei singoli strumenti sono fornite anche in lingua italiana, ai fini dell'utilizzo corretto degli stessi strumenti.

Art. 5 - Marcatura di conformitā

1. La conformitā di uno strumento di misura a tutte le disposizioni del presente decreto č attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all'articolo 13.

2. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilitā di quest'ultimo. Se necessario, le marcature possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione.

3. Sullo strumento di misura puō essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la visibilitā e la leggibilitā della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e non tragga in inganno terzi relativamente al significato o alla forma delle marcature stesse.

4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottate in base a direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che lo strumento in questione si presume conforme anche a dette direttive. In tale caso i riferimenti della pubblicazione di tali direttive nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte da tali direttive e che accompagnano lo strumento di misura.

Art. 6 - Commercializzazione e messa in servizio

1. Gli strumenti di misura, disciplinati dal presente decreto, sono commercializzati e messi in servizio, per le funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, solo se muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui all'articolo 13.

2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni, č consentita l'esposizione di strumenti non conformi al disposto del presente decreto, purchč sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere commercializzati o messi in servizio, per le funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, finchč non saranno resi conformi.

Art. 7 - Valutazione della conformitā

1. La valutazione della conformitā di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili č effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformitā elencate nell'allegato specifico dello strumento. Il fabbricante fornisce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti come stabilito nell'articolo 8.

2. I moduli di valutazione della conformitā costituenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad H1 del presente decreto.

3. I documenti relativi alla accertata valutazione di conformitā sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui č stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformitā, o in una lingua accettata da tale organismo.

Art. 8 - Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformitā dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto.

2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare:

a) la definizione delle caratteristiche metrologiche;

b) la riproducibilitā dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quan do essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;

c) l'integritā dello strumento.

3. Ai fini della valutazione e dell'identificazione dello strumento, la documentazione tecnica deve includere quanto segue:

a) una descrizione generale dello strumento;

b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonchč i piani relativi a componenti, sottounitā, circuiti;

c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;

d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;

e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b),

c) e d), compreso il funzionamento dello strumento;

f) un elenco delle norme o dei documenti normativi previsti all'articolo 10, applicati in tutto o in parte;

g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme e i documenti normativi previsti all'articolo 12;

h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami;

i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che lo strumento č conforme a:

1) i requisiti del presente decreto in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici;

2) le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, di calore nonchč dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;

l) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto.

4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature.

5. Il fabbricante indica, ove possibile, i requisiti di compatibilitā con interfacce e sottounitā.

Art. 9- Criteri per la notifica degli organismi

1. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono riconosciuti gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformitā di cui all'articolo 7.

2. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri;

a) l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformitā non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, nč loro mandatari. Inoltre essi non debbono aver preso parte alla progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, nč rappresentare i soggetti impegnati in tali attivitā. I criteri di cui sopra non vietano la possibilitā di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato, a fini della valutazione della conformitā;

 

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